Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio tecnico LL.PP/Patrimonio del Comune di Apricena
Cig: 9412326122
Stato: Aggiudicata
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ CONNESSE A PRATICHE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Descrizione: SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ CONNESSE A PRATICHE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Importo di gara: € 16.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 16.000,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Claudio Cardone
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 22/09/2022
Data scadenza presentazione chiarimenti:
04/10/2022 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
07/10/2022 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
07/10/2022 13:00 - Europe/Rome
-
A:
10/10/2022 13:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
12/10/2022 09:30 - Europe/Rome
Caricamento busta economica
-
Da:
13/10/2022 14:00 - Europe/Rome
-
A:
17/10/2022 23:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
18/10/2022 09:30 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - z_Det_239_713_210922_Det a contr.pdf
Determina di approvazione schema bando - z_Det_239_713_210922_Det a contr.pdf.p7m
DGUE - 08_DGUE.pdf
Bando di gara - 01_BANDO_17947_1493_220922.pdf
DISCIPLINARE DI GARA - 02_Disciplinare_.pdf
MODELLO A - 03_Modello_A_R3.pdf
MODELLO B - 04_Modello_B_R3.pdf
MODELLO C - 05_Modello_C_R3.pdf
MODELLO D - 06_Modello_D_R3.pdf
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO - 10_Dich_Imposta di Bollo.pdf
MANUALE OPERATIVO - 11_MO - Aperta OEPV - Con Marca.pdf
DISCIPLINARE SERVIZI - 09_Disciplinare_Esprop_schema.pdf
MODELLO E - 07_Modello_E_Off_Econ_R3.pdf
PIANO ESPROPRIO - CIMITERO - Piano Particellare Esprop_Prima Fase.pdf
PIANO ESPROPRIO CICLOVIA - 01_Piano Particell_Esp_All CC_33_280722.pdf
PIANO ESPROPRIO ROTATORIA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - 01_Piano Particella_Esprop_All_Dlb_CC34.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunic_AE.pdf.p7m
Comunicazione ammessi ed esclusi - Com_AE_1.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - 00_Det_252_763_111022_Comm.pdf.p7m
Determina di presa d'atto verbale proposta di aggiudicazione - a_Det_257_784_191022_Agg_DNONeff.pdf.p7m
Allegato:
Verbale Verifica Documentazione - Verbale 121022.pdf
Allegato:
Verbale di apertura delle buste tecniche - Verb_121022_Riser.pdf
Allegato:
Verbale proposta di aggiudicazione - Verb_181022.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - 01_Det_283_876_241122_Aggiudic.pdf.p7m
Avviso Esito di gara - 02_Esito_pn_23067_1874_301122.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale 121022.pdf
Verbale di apertura delle buste tecniche - Verb_121022_Riser.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale Riservato_131022.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verb_181022.pdf
Chiarimenti
Il termine del 07.10.2022 ore 12:00 è quello entro il quale firmare digitalmente e marcare temporalmente i files ed i plichi informatici come specificato negli atti gara. La finestra di caricamento indicata dal 07.10.2022 ore 13:00 al 10.10.2022 ore 13:00 è quella in cui la piattaforma telematica permette il caricamento dei plichi come riportato negli atti di gara.
Trattasi di mero refuso. La relazione è costituita da un massimo di nr. 2 (due) per ogni servizio e quindi in totale un massimo di 6.
La modulistica è quello caricata nel sistema. Cordialità.
In riferimento alla vostra richiesta di chiarimento, riguardo alla possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari attraverso quanto previsto dalla L.415/98, si precisa che la stessa risulta abrogata dall’art.256 del D.Lgs 163/2006; lo stesso D.Lgs 163/2006 all’art.253 comma 15 prevede la medesima possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari attraverso quanto previsto dalla L.415/98. L’art.253 comma 15 risulta poi modificato dall’art. 3 del D.Lgs n.6/2007 e poi dall’art.4 comma 2 lettera II della L.106/2011 successivamente abrogato dall’art.217 del D.Lgs 50/2016.
Appaiono, invece, sovrapponibili alla vicenda qui in rilievo le delibere ANAC (n. 473 del 23 maggio 2018; n. 1349 del 20 dicembre 2017; n. 671 del 14 giugno 2017) incentrate sulle modalità di declinazione del requisito di capacità economico finanziaria nel caso di imprese di nuova costituzione.
A ben vedere costituiscono motivo di conforto proprio i più recenti e aggiornati arresti dell’ANAC in subiecta materia e compendiati nella delibera n. 711 del 23.7.2019, in cui del tutto condivisibilmente l’Autorità traccia una distinzione con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nel caso di partecipazione alla gara di imprese di nuova costituzione.
E, infatti, l’ANAC precisa che, solo per i primi, vale a dire per i requisiti di capacità economica e finanziaria, il legislatore ha espressamente contemplato, per le imprese neo-costituite, la possibilità di dimostrare la propria solidità patrimoniale parametrando il requisito previsto nel bando alla data di costituzione dell’impresa e agli anni di effettivo esercizio dell’attività all’uopo prevedendo all’art. 86 comma IV del Codice, per come integrato dall’allegato XVII, parte I, che “di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: (…) c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.
È, dunque, possibile operare una riparametrazione in base agli anni di effettivo esercizio per il requisito meramente finanziario della capacità economica, quale il fatturato globale, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell’aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento. In siffatte evenienze la possibilità di enucleare sul piano della legislazione primaria un precetto definito impone alla stazione appaltante di adeguare al relativo contenuto regolatorio le proprie determinazioni in sede applicativa ancorché il bando non preveda disposizioni derogatorie in favore delle imprese di nuova costituzione.
A un diverso approdo deve, viceversa, pervenirsi nei diversi casi in cui oggetto di chiarimento sia il possesso di un requisito sussumibile nella distinta categoria dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
L’Autorità pone in evidenza il diverso regime giuridico cui restano soggetti tali requisiti – funzionali a selezionare operatori economici in grado di assicurare un livello adeguato di esperienza, capacità e affidabilità, valutandone l’attitudine di “sapere” svolgere, a regola d’arte e con buon esito, il servizio o la fornitura oggetto di affidamento anche sulla scorta delle pregresse esperienze professionali – evidenziando come in questo caso né il vigente Codice dei contratti pubblici né il precedente Codice (in particolare, l’art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 speculare all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016) contemplano una disposizione ad hoc relativa alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale in caso di partecipazione alla gara di imprese di recente costituzione, ma si limitano a richiamare i principi di ampia partecipazione, nonché quelli della necessaria proporzionalità e ragionevolezza nella richiesta dei criteri selettivi da parte della stazione. Riparametrare il requisito sulla base dell’effettivo periodo di tempo (inferiore a quello richiesto in bando) di operatività dell’azienda (ovverosia a partire dal momento in cui l’attività ha avuto avvio) comporterebbe la violazione di tale ratio, perché non verrebbe assicurata l’esperienza ritenuta necessaria (in tal senso anche TAR Lazio, Roma. 26.10.2020 n. 10912).
Tanto premesso resta a scelta dell’operatore economica la scelta della miglior forma di partecipazione ritenga a garanzia dei requisiti richiesti.