Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio tecnico LL.PP/Patrimonio del Comune di Apricena
Cig: 87585231D4
Cup: H58C20000520002
Stato: Aggiudicata
Oggetto: Lavori di realizzazione del NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMPLETO DI AREA DEDICATA ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN CONTRADA “IMPERATORE”. Programma P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI, AZIONE 6.1.
Descrizione: Lavori di realizzazione del NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMPLETO DI AREA DEDICATA ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN CONTRADA “IMPERATORE”. Programma P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI, AZIONE 6.1. Interventi finalizzati alla realizzazione e/o l’adeguamento di Centri Comunali di raccolta di rifiuti differenziati - Tipologia A. Determinazione a contrarre dell’UTC del Comune di Apricena n.147/405 del 19.05.2021.
Importo di gara: € 315.796,68
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 309.370,86
- Importo non soggetto a ribasso: € 6.425,82
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Geom. Anito Domenico Zicchino
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 20/05/2021
Data scadenza presentazione chiarimenti:
09/06/2021 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
14/06/2021 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
14/06/2021 13:00 - Europe/Rome
-
A:
17/06/2021 09:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
17/06/2021 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta economica
-
Da:
28/06/2021 19:00 - Europe/Rome
-
A:
30/06/2021 09:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
30/06/2021 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - y_Det UTC_147_405_18052021.pdf.p7m
Determina di approvazione schema bando - z_Det_CUC_Avvio_18_20052021_1.pdf.p7m
DGUE - 08_DGUE_17052021.pdf
Bando di gara - 01_sch_Bando_20052021_1.pdf
DISCIPLINARE DI GARA - 02_sch_Disciplinare_20052021.pdf
ALLEGATO A - 03_sch_All_A Domanda e Dich_20052021.pdf
ALLEGATO A/1 - 04_All_A_1_Dich_requisiti art 90_20052021.pdf
ALLEGATO B - 05_sch_All_B_Off_Eco_Temporale_20052021.pdf
ALLEGATO C - 06_All_C_Dich_presa visione_CARD.pdf
ALLEGATO D - 07_All_D_Dichiaraz_Avval_20052021.pdf
DICHIARAZIONE BOLLO - 09_Dichiarazione_Imposta di Bollo.pdf
MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA - 10_MO - Aperta OEPV - Con Marca_17052021.pdf
ELABORATI Progetto esecutivo - 02_Esecutivo R1_2_prot_8728_07052021.rar
INTEGRAZIONE DISCIPLINARE PER PAGAMENTO CONTTRIBUTO OPERATORE ECONOMICO AD ANAC - z_Integazione_Disciplinare_Pagamento OE.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comun_A-E.pdf.p7m
Determina di presa d'atto verbale proposta di aggiudicazione - 01_Det CUC_25_05072021_Def_Non EFF.pdf.p7m
Allegato:
Verbale Verifica Documentazione - Verbale Verifica_22062021.pdf.p7m
Allegato:
Verbale di apertura delle buste tecniche - Verb_22062021.pdf.p7m
Allegato:
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale conclus_30062021.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - 01_Det_CUC n__Nom_Com_22_17062021_1.pdf.p7m
Determina di aggiudicazione definitiva - Det_CUC Def_29_1301_24082021.pdf.p7m
Avviso Esito di gara - Esito pn_15696_1305_240821.pdf.p7m
Chiarimenti
Risposta: la lex specialis di gara, interpretata in conformità con quanto disposto dall'art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 152/2008 e dagli artt. 92, 108, e 109 del D.P.R. n. 207/2010, consentiva ai concorrenti che fossero sprovvisti della relativa qualificazione di subappaltare per l'intero i lavori rientranti nella categoria non prevalente e scorporabile OG11, fermo restando l'obbligo di riservarne l'esecuzione a soggetti in possesso della corrispondente attestazione SOA. Poiché il subappalto sarebbe stato utilizzato come strumento di integrazione della qualificazione, l'importo delle categorie subappaltate doveva essere compensato attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, anche se l'impresa non può eseguire direttamente le lavorazioni scorporabili, non possedendo la specifica qualificazione SOA. Pertanto, la mancanza di qualificazione nella categoria OG11, non poteva avere come conseguenza la mancata ammissione dell'impresa concorrente alla gara, che conservava la facoltà di subappaltare le lavorazioni diverse da quelle della categoria prevalente. Per rispondere al quesito in esame, occorre dar conto del quadro normativo di riferimento, considerando gli artt. 92, 107, 108 e 109 del d.P.R. n.207/2010. Infatti, l’art. 92 d.P.R n. 207/2010, sotto la rubrica “Soggetti abilitati ad assumere lavori” stabilisce che: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
La norma stabilisce che: “il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo ………, (tra cui l’OG11) per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo …………. e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente”. Il successivo articolo “Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente”, stabilisce che: “1. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali …indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto …….., eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 105, comma 2, (ossia di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro) relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A (tra cui l’OG11);
b)categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria (nella Tabella sintetica delle categorie in coda alla tabella A del d.P.R. n. 207/2010 sono a qualificazione obbligatoria e, quindi, non realizzabili direttamente dall’affidatario, ma necessariamente da subappaltare 46 delle 52 categorie complessivamente indicate; infatti recita la Tab. A: “Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella «sintetica delle categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni”).
Nell’ambito di queste 46 categorie, peraltro, il codice individua un ulteriore elenco di 24 categorie per le quali, se di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, il subappalto è consentito solo nei limiti del 30%.
Ne deriva che:
- le opere scorporabili inerenti alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A (tra cui l’OG11) ovvero speciali a qualificazione obbligatoria, indicate nella Tabella dell’allegato A - se di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro - non possono essere realizzate direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ma non qualificato per le singole categorie scorporabili; possono essere subappaltate al 100%;
- tra queste opere, il regolamento individua un ulteriore elenco di 24 categorie c.d. superspecialistiche (tra cui l’OG11) - di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro – per le quali, se di importo singolarmente superiore al 15% del totale, il subappalto è consentito solo nei limiti del 30 per cento, a impresa in possesso della qualificazione specifica; ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
il che implica che, in presenza delle opere “speciali” individuate da tale disposizione, l’impresa munita della qualificazione nella categoria prevalente, già solo per partecipare alla gara, deve necessariamente costituire un’A.T.I. verticale con un’impresa qualificata nella categoria “speciale”, ovvero fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------